Pratiche per arrivo e partenza verso e da paesi extra Schengen di Ettore Romagnoli il 2 Ago 2017 Il particolare momento che stiamo vivendo riguardo alla minaccia terroristica sempre concreta e tutt’altro che teorica ha imposto un ripensamento da parte dell’UE che ha comportato una stretta nei controlli ai confini sia nei confronti dei paesi extracomunitari sia per quelli comunitari che non rientrano nella c.d. area Schengen. Il tutto ha trovato concreta attuazione con il Regolamento 2017/458 del 15 Marzo 2017 che modifica dopo appena un anno il regolamento 2016/399 c.d. “Codice frontiere Schengen”. Il rafforzarsi delle verifiche e l’inserimento obbligatorio dei dati nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne all’area in discorso ha comportato naturalmente alcuni adempimenti anche per i diportisti diretti ai paesi extra Schengen e da essi provenienti. Chiaramente la novità ha colto di sorpresa molti visto che ormai le pratiche di espatrio erano considerate piuttosto una formalità e alla fine si è fatta strada nella opinione comune una scarsa tolleranza per adempimenti vari in una società sempre più controllata e fiscalmente orientata dove la “burocrazia asfissiante” è ormai percepita quale oppressione esistenziale e blocco reale allo sviluppo. In pratica, al di là di uno slalom tra vari regolamenti UE in continua mutazione e leggi patrie ormai risalenti e di difficile armonizzazione, occorre sapere che il comandante dell’unità diretta in un paese fuori dall’area Schengen – per i paesi europei Croazia, Cipro, Romania, Bulgaria, Inghilterra e Irlanda – oltre naturalmente i rimanenti extra UE, dovrà effettuare una pratica di fuoriuscita dal paese presso gli Uffici di frontiera marittima della Polizia di Stato competenti per territorio. Tali uffici esistono presso i porti e aeroporti principali mentre negli approdi minori suppliscono i CC che, come noto, esistono capillarmente sul territorio nazionale. Così, per fare un esempio nel nord-est, zona decisamente più interessata all’adempimento visto che molti diportisti hanno per meta la Croazia, a Trieste c’è l’ufficio competente in porto, per Monfalcone occorre recarsi presso l’aeroporto di Ronchi dei Legionari mentre a Grado, Caorle e Jesolo il servizio è effettuato dai CC. Il comandante dell’unità, munito dei documenti validi per l’espatrio di tutti i membri dell’equipaggio e/o ospiti in originale dovrà compilare appositi moduli secondo uno stampato che si allega. Una copia rimarrà a lui e l’altra agli atti. Naturalmente all’arrivo al porto estero di destinazione il modulo di adempimento dovrà essere mostrato alle autorità locali che procedono a scansionarlo e a veicolarlo in diverse banche dati previste dal menzionato regolamento UE. In caso contrario la segnalazione di mancato adempimento può comportare al ritorno la spiacevole conseguenza di multe salate per l’omissione effettuata. Si deve specificare che se si è impossibilitati per l’orario in Italia l’adempimento può essere operato anche nei porti Sloveni (Capodistria, Isola d’Istria e Pirano) poiché tale paese appartiene all’area Schengen. Ciò che conta e che prima di lasciare tale area sia fatta la comunicazione. Si ha notizia del fatto che alcuni uffici accettano un invio telematico ma si consiglia caldamente di informarsi previamente poiché per esempio a Trieste la modalità non è accettata e occorre recarsi di persona con i documenti originali. In pratica non c’è una prassi unitaria in attesa di direttive comuni per cui la prudenza è d’obbligo. Al rientro, operazione contraria con dichiarazione specifica. In pratica occorre porre attenzione ed evitare di rovinarsi l’agognata vacanza per questa “distrazione”. Discorso a parte merita il D.M. 27 aprile 2017 del Ministero Infrastrutture e trasporti sulle pratiche di arrivo e partenze delle navi. In esso, l’art. 4 tratta delle pratiche di arrivo e partenza eminentemente delle unità da diporto 151 ad uso commerciale. L’articolo, a prescindere dal coordinamento (mancato) con l’art. 60 del Codice della nautica fa esplicita eccezione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario e difatti esordisce con “Fatti salvi gli obblighi informativi di cui al regolamento (CE) 15 marzo 2006, n. 562”. Si deve precisare al riguardo che in effetti al 27 aprile c.a. il regolamento UE 562/06 citato era stato abrogato da più di un anno dal menzionato regolamento 399/16 a sua volta modificato dal 457/17 per cui si attua la disciplina in discorso, ma questa è un’altra storia… Alleghiamo per correntezza i modelli di dichiarazione approntati dall’Ufficio polizia di frontiera marittima di Trieste che si ritiene possano essere considerati validi anche per gli altri uffici cambiando naturalmente l’intestazione. Avv. Ettore Romagnoli CV(CP) a Modulo entrata via mare per la polizia di frontiera marittima di Trieste Modulo uscita via mare per la polizia di frontiera marittima di Trieste Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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