Definizioni, iscrizione, cancellazione e perdita di possesso delle unità da diporto di Nautica Editrice il 5 Ago 2016 Le unità da diporto, secondo i principi enunciati dal codice della nautica, si suddividono tre categorie: natanti, imbarcazioni e navi da diporto. La distinzione delle unità da diporto, in relazione al mezzo di propulsione (motore e vela), che era stata soppressa dal codice delle nautica è stata reintrodotta dal regolamento di attuazione al codice della nautica, approvato con Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146. A tale scopo sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in mq. di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l’eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in CV o KW è inferiore, rispettivamente a 1 o a 1,36. Tuttavia, per completare il quadro normativo della nautica devono essere emanati ancora i decreti concernenti i programmi di esame per conseguire le patenti nautiche per navi e imbarcazioni da diporto. Nel frattempo si applicano i vecchi programmi. Sommario In relazione alla lunghezza f.t. le unità da diporto si definisconoIscrizione nei RegistriValidità del certificato di sicurezzaEquipaggio a bordoSmarrimento dei documentiCancellazione dai registriCancellazione dei natanti dai registriPerdita di possesso In relazione alla lunghezza f.t. le unità da diporto si definiscono Natanti: le unità (sia a vela che a motore) di lunghezza pari o inferiore a 10,00 m.; Imbarcazioni: le unità (a vela o a motore) di lunghezza compresa tra m. 10,01 e m. 24,00; Navi: le unità di lunghezza superiore a m. 24,00. Iscrizione nei Registri Le unità di lunghezza superiore ai 10 metri (imbarcazioni – con o senza Marchio CE) devono essere iscritte nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto( R.I.D) tenuti, dopo la riforma della nautica, dalle Capitanerie di Porto (Compamare), dagli Uffici Circondariali Marittimi (Circomare), nonché, novità del regolamento, da tutti gli Uffici Provinciali (ex MCTC). I documenti rilasciati dagli uffici marittimi sono validi anche per la navigazione interna e viceversa. I registri tenuti, in passato, dagli Uffici minori (Uffici Locali Marittimi e Delegazioni di Spiaggia) sono stati accentrati presso la sede della Compamare o Circomare da cui dipendono. I proprietari di imbarcazioni già iscritte presso gli Uffici minori non devono svolgere alcuna formalità amministrativa a seguito del trasferimento dei registri, in quanto l’unità continuerà ad avere gli stessi elementi di individuazione (sigla e n.di iscrizione), ma per lo svolgimento delle relative pratiche amministrative dovranno rivolgersi presso l’ufficio in cui sono stati trasferiti i registri. Per le unità di lunghezza fino a 10 metri (natanti) l’iscrizione è facoltativa, tuttavia una volta iscritti nei registri rientrano nella categoria delle imbarcazioni assumendone il relativo regime giuridico. Il procedimento di iscrizione è stato semplificato. L’ufficio di iscrizione, accertata la regolarità della documentazione presentata, provvede al rilascio della licenza di navigazione (su un nuovo modello) con annesso il certificato di sicurezza che abilita l’unità alla navigazione in relazione alla categoria di progettazione (per le unità CE) ovvero in base al certificato di idoneità rilasciato da un organismo notificato (per le unità non-CE). Per dar modo all’utente di utilizzare subito la barca, l’Ufficio, sulla base della domanda di iscrizione, di copia della fattura (non autenticata), correlata dalle dichiarazioni di conformità, di potenza del motore, di assunzione di responsabilità relativa all’impiego dell’unità, nonché delle attestazioni di pagamento dei tributi e bolli (che complessivamente non raggiungono i 150 Euro), procede (entro il termine di 20 gg.) all’immatricolazione ed al rilascio della licenza di navigazione definitiva, (unitamente al certificato di sicurezza) se si dispone del titolo di proprietà già registrato, ovvero provvisoria, avente la validità di sei mesi, nel caso che l’atto sia in corso di perfezionamento. Entro tale termine, deve essere presentato un regolare titolo di proprietà (ora è valida anche la fattura), ai fini del rilascio della licenza definitiva. Nel caso che nel termine stabilito non venga presentato il titolo di proprietà l’iscrizione si considera come non avvenuta e i documenti provvisori dell’unità vanno restituiti all’ufficio di iscrizione. Con la c.d. liberalizzazione delle professioni (decreto 4 luglio 2006t n. 233) l’autentica delle firme degli atti di compra-vendita può essere effettuata anche presso gli uffici comunali ovvero presso gli sportelli telematici dell’automobilista. Validità del certificato di sicurezza Il codice della nautica non ha modificato la validità del certificato di sicurezza. Per le unità CE di nuova iscrizione, il certificato ha la validità di otto anni se appartenenti alle categorie di progettazione A e B ovvero, per quelle non-CE, abilitate alla navigazione senza alcun limite, e dieci anni per quelle delle categorie C e D oppure, se non-CE, abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa. Per entrambe le tipologie di unità (CE e non-CE) le successive visite periodiche sono effettuate dopo cinque anni, salvo ovviamente le visite occasionali, in conseguenza di incidenti, sinistri, cambio del motore, ecc. Equipaggio a bordo Il codice della nautica, modificando la precedente normativa, rinvia alla responsabilità del conduttore stabilire la composizione e forza minima dell’equipaggio necessario per la navigazione da effettuare, in relazione alle caratteristiche tecniche dell’unità (lunghezza, a vela, a motore) alle condizioni meteo-marine, alla navigazione e alla distanza dalla costa e dai porti sicuri. I servizi di bordo delle navi da diporto (coperta e macchina, con esclusione di quelli di camera e cucina) possono essere svolti soltanto dal personale della gente di mare o della navigazione interna. Smarrimento dei documenti Nei casi di smarrimento della licenza il duplicato va richiesto all’ufficio di iscrizione e i relativi documenti (domanda, copia della denuncia di smarrimento e ricevuta di pagamento) possono essere trasmessi anche con mezzi elettronici (fax o e-mail). Nel frattempo, novità di notevole rilevanza della nuova legge, si può continuare a navigare tra i porti nazionali, con la copia della denuncia, che costituisce documento di autorizzazione alla navigazione provvisoria per la durata di 30 giorni. Detto documento però va accompagnato dal certificato di vigenza della copertura assicurativa e dal certificato di sicurezza in corso di validità. Cancellazione dai registri L’intestatario dell’unità può richiedere la cancellazione dai registri per i seguenti motivi: a) per perdita effettiva o presunta (si ha la perdita presunta quando non si hanno più notizie dell’unità da oltre quattro mesi se a motore ovvero otto mesi se a vela); b) per demolizione; c) per trasferimento o vendita all’estero; d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti. Cancellazione dei natanti dai registri Le unità rientranti nella categoria dei natanti (fino a 10 m. – a motore o a vela con m.a.) iscritte nei registri, possono essere cancellate in qualsiasi momento. La domanda, sottoscritta dal proprietario, va presentata all’ufficio di iscrizione, unitamente alla licenza di navigazione, senza altre formalità. La richiesta può essere inviata anche per posta ma, in tal caso, è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Al termine del procedimento l’ufficio provvede a comunicare l’avvenuta cancellazione. Nel caso che l’unità da cancellare sia munita di motore entrobordo va richiesta, con la medesima domanda, la restituzione dei documenti del motore (dichiarazione o certificato di potenza, certificato di omologazione e dichiarazione di conformità) oppure il rilascio dell’estratto del Registro Imbarcazioni Diporto (R.I.D), che sostituisce ad ogni effetto il certificato d’uso del motore, dopo che il codice della nautica ne ha disposto la soppressione. Perdita di possesso Nei casi di furto dell’unità, il proprietario può richiedere l’annotazione nel registro della perdita di possesso, presentando all’ufficio di iscrizione la denuncia e la licenza di navigazione. Nel caso di ritrovamento, l’interessato richiede al medesimo ufficio l’annotazione del riacquisto del possesso, che provvede, dopo una ricognizione tecnica da parte di un organismo di certificazione, al rilascio di una nuova licenza di navigazione. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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