L’importanza di un dialogo con le agenzie fiscali – parte prima di Roberto Colecchia il 30 Ott 2024 Nell’ambito dei forum organizzati in occasione del 64° Salone Nautico di Genova, si è svolto come ogni anno l’importante appuntamento di Nautica Fisco e Dogane, incontro ormai di rito e sempre più ricco di spunti interessanti, ben organizzato da Confindustria Nautica. Le novità riguardanti la nuova normativa doganale hanno trovato ampio spazio vista anche la presenza del dirigente dell’Agenzia della Dogane e Monopoli, Claudio Oliviero, che ha rassicurato circa la maggior semplificazione delle nuove norme. In relazione ai tributi amministrati dall’ Agenzia delle Entrate nel corso del convegno sono stati trattati alcuni temi cari alla nautica nazionale e con impatto rilevante sulla competitività complessiva del sistema. Sommario Il leasing nauticoCosa dice il ProvvedimentoIl RimessaggioL’ormeggio in porto Il leasing nautico Un primo argomento è quello della territorialità delle prestazioni del leasing nautico. Con interpello n° 430/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione sul computo delle settimane nell’ambito della normativa Iva sul leasing nautico ex art.7 sexties del DPR 633/72. L’autore dell’istanza ritiene di non considerare nel computo le settimane in cui l’unità è armata, ma ferma in porti nazionali. La norma in questione è legata alla territorialità ai fini Iva delle prestazioni di leasing nautico, che ha visto nel 2020 il passaggio dai criteri forfettari legati alla lunghezza delle imbarcazioni a criteri di effettività che tengano conto del reale utilizzo in acque internazionali anche grazie ai mezzi di prova offerti dalle moderne tecnologie (es. AIS). La norma prevede che durante le settimane in cui l’unità è in navigazione fuori dalle acque territoriali non sia dovuta l’Iva sulla relativa quota di canone. La metodologia di calcolo della quota non imponibile è definita all’interno del Provvedimento Agenzia Entrate del 29.10.20 n° 341339 ed è sostanzialmente riconducibile al rapporto tra settimane di utilizzo in acque Extra EU e settimane di totale utilizzo. L’art 7 sexies considera ai fini dell’imponibilità, tra le altre cose, l’utilizzo nelle acque dello Stato. Cosa dice il Provvedimento L’utilizzo in generale è definito dal Provvedimento in argomento al paragrafo 1, lettera e), come segue: «per utilizzo della imbarcazione da diporto nell’ambito dei contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine s’intendono le settimane in cui l’imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici» Se dunque l’utilizzo è funzione dello “spostamento tra porti” e dunque della navigazione per fini di diporto e non tecnici, anche al denominatore le settimane da considerare sono tutte quelle in cui l’unità è uscita dal porto. Il totale delle settimane di navigazione è evidentemente dato dalla somma di navigazioni a scopo diporto in acque intra EU e navigazioni in acque extra EU, dovendosi escludere i trasferimenti tecnici o la messa in cantiere. Va da sé che le casistiche inerenti allo stato di un’imbarcazione sono sostanzialmente le seguenti: Navigazione Extra EU Navigazione intra EU Sosta in porto (intra EU o Extra EU) Rimessaggio in cantiere Il Rimessaggio Sulla base di questo ragionamento, il rimessaggio in cantiere non è considerato utilizzo e rimanendo alla stretta definizione “spostamento tra porti” l’istante ha ritenuto nella sua interpretazione di non dover conteggiare al denominatore del rapporto neanche le settimane (in particolare invernali) in cui l’unità è ferma in porto (in Italia) e armata, e dunque di considerare al numeratore le sole settimane con navigazioni in acque Extra EU e al denominatore il totale delle settimane di navigazione, escludendo dunque quelle di mera sosta in porto, benché armata. In questo modo, qualora le navigazioni extra EU (oltre 12 miglia) fossero prevalenti sul totale delle navigazioni, si avrebbe un positivo effetto sulla quota di non imponibilità Iva. L’ormeggio in porto L’Agenzia delle Entrate ha invece ritenuto che anche lo stazionamento in porto dell’unità “armata” sia comunque considerabile utilizzo e dunque vada considerata al denominatore come settimana di utilizzo, portando dunque a 52 settimane l’importo del denominatore, in quanto il canone di leasing è dovuto per l’intero anno. Questa interpretazione crea effetti distorsivi. Se il porto di stazionamento fosse in Italia, in quella settimana di utilizzo il canone di leasing sconta l’IVA, mentre se il porto fosse extra EU (es. Tunisia) la semplice uscita dal porto sarebbe navigazione in acque Extra EU e dunque verrebbe considerata sia al numeratore sia al denominatore. Con buona pace della competitività dei porti italiani durante il periodo invernale. Sarebbero auspicabili un chiarimento e un’interpretazione che, pur rispettosi delle norme unionali Iva, possano evitare fenomeni distorsivi, magari tornando a considerare le sole settimane di utilizzo effettivo a scopo diporto ed equiparando le soste in porto, magari senza armamento, a quelle in cantiere. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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