Pubblicato in gazzetta ufficiale il regolamento di attuazione del codice della nautica.

Tra le novità il patentino per i sedicenni, semplificazioni per i grandi yacht, sostegno alla nautica sociale e rimodulazioni delle dotazioni di sicurezza.

Il Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222.

Queste le novità.


GRANDE NAUTICA

Iscrizione

Per favorire l’iscrizione, anche di unità estere, si dispone l’applicazione anche alle navi da diporto delle semplificazioni previste per l’iscrizione di imbarcazioni provenienti da altri registri. La dichiarazione di vendita dell’alienante, con sottoscrizione autenticata, o la fattura di vendita sono considerate titolo di proprietà per la trascrizione nel Registro telematico anche per le navi e i superyacht iscritti al Registro internazionale italiano.

Per questi ultimi, l’iscrizione può essere chiesta anche dall’utilizzatore in leasing. È sufficiente il titolo di proprietà o l’estratto del Registro navi in Costruzione o l’attestazione dell’avvio della cancellazione da altro registro UE, insieme al certificato di stazza anche provvisorio. Per la nave può essere richiesta la licenza di navigazione invece dell’atto di nazionalità e può essere abilitata alla navigazione con licenza provvisoria, con validità di 6 mesi.

Previsto un unico libro di bordo, rilasciato dal Compartimento marittimo di iscrizione; possibile sostituire il Ruolo equipaggio con il Ruolino equipaggio; semplificato l’imbarco e lo sbarco di un membro dell’equipaggio in un porto estero privo di autorità consolare, prevedendo che l’arruolamento o lo sbarco siano annotati al rientro del marittimo in Italia.

Il regolamento di sicurezza dei superyacht sarà modificato con decreto Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che prevederà standard alternativi, deroghe ed equivalenze alle convenzioni internazionali.

Italian Passenger Yacht Code

Viene istituito lo speciale standard delle unità da diporto che trasportano fino a 36 passeggeri, da adottarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture, che prevederà standard alternativi, deroghe ed equivalenze alle convenzioni internazionali.

Costruzione e refitting

La nave da diporto è dispensata dalla prova di stabilità, qualora ricorrano condizioni di gemellarità con un’altra unità costruita dal medesimo cantiere, attestata da un organismo tecnico autorizzato.

È prevista l’applicazione di standard alternativi, deroghe o equivalenze sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall’organismo tecnico autorizzato, sia in fase di progettazione sia in fase di costruzione della nave.

In caso di lavori di trasformazione di unità extra UE presso cantieri italiani, il proprietario, l’armatore o l’utilizzatore in locazione finanziaria può consegnare agli uffici doganali il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che è trattenuto fino alla riesportazione dell’unità al fine di accedere alle semplificazioni procedurali da definire con l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Nomina armatore

La Dichiarazione o la Revoca di armatore può essere fatta con processo verbale non solo innanzi alla Capitaneria di porto ma anche a uno Sportello telematico del diportista.


DIPORTISTI, PICCOLA E MEDIA NAUTICA

Natanti da diporto

Al fine di sostenere la piccola nautica, nell’ambito della disciplina delle aree portuali sono individuati specifici spazi destinati all’ormeggio, anche a secco, delle unità fino a 6 metri, nonché gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unità e la sosta dei relativi carrelli.

Nell’istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime.

Ai fini della sicurezza, previste le istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione senza obbligo di patente nautica anche in lingua inglese.

Patentino a 16 anni

Coloro che abbiano compiuto  il sedicesimo anno di età possono conseguire l’abilitazione diurna, entro 6 miglia dalla costa, per unità fino a 10 metri dotate di motori con  potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV (e comunque con cilindrata non superiore a 1900 cc, se a carburazione  o a iniezione diretta a due tempi fuoribordo;

  • a 2400 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo non sovralimentato;
  • a 1500 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo sovralimentato;
  • a 1700 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo non sovralimentato;
  • a 1200  cc, se a carburazione o a iniezione a  quattro  tempi entrobordo sovralimentato;
  • a 2400  cc, se a ciclo Diesel entrobordo non sovralimentato; a 2000 cc, se a ciclo Diesel entrobordo sovralimentato oppure in caso di moto d’acqua,
  • a 1000 cc a due  tempi o a 1700 cc se a quattro tempi non sovralimentato o a 1200 cc se a quattro tempi sovralimentato, e comunque in tutti i casi con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV, conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale.

Esami patente

Il candidato che avendo superato la prova teorica non ha sostenuto o superato per due volte la prova pratica, può sostenere nuovamente la sola prova pratica.

Per motivi di lavoro o di studio è possibile sostenere l’esame in una provincia diversa da quella di residenza.

 


DOTAZIONI DI SICUREZZA

Raccomandazioni del fabbricante

Per le dotazioni di sicurezza sono introdotte le raccomandazioni del fabbricante, indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.

 

Identificazione dei mezzi di salvataggio

Il proprietario o l’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore deve identificare i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell’ATCN dell’unità da diporto della quale costituiscono dotazione, legandosi alla barca.

 

Dotazioni obbligatorie

  • È riconosciuta la bussola elettronica.
  • Le unità a vela devono dotarsi di n. 1 imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza, se navigano oltre 12 miglia, n. 2 se navigano oltre 50 miglia dalla costa.
  • Razzi: i pack previsti si riducono da cinque a tre.
  • Navi da diporto e imbarcazioni che navigano oltre le 50 miglia dalla costa.
  • Imbarcazioni e natanti entro 50 miglia.
  • Imbarcazioni e natanti entro 3 miglia.

 

Dotazioni raccomandate

Zattere di salvataggio

Le unità che navigano oltre 12 miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell’area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le 12 miglia di distanza dalla costa.

Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro 12 miglia di distanza dalla costa può essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE, se conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purché sia un’unità pronta all’uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e munito del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio equivalente. Inoltre deve essere in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo, compreso l’equipaggio.

Giubbotti di salvataggio

Oltre a rispondere alle raccomandazioni del fabbricante, dovranno essere dotati di luce ad attivazione automatica.

 


DISPOSIZIONI GENERALI

Certificato di idoneità

Per le imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE, in caso di gravi avarie o In caso di perdita dei requisiti essenziali di sicurezza o di modifica rilevante del motore, il rilascio del nuovo certificato di idoneità può essere richiesto anche dall’utilizzatore in leasing (oltre che dal proprietario).

Sostituzione dei tubolari delle unità pneumatiche

Anche ai natanti si applicano le disposizioni di sicurezza previste per le imbarcazioni marcate CE.

Refitting

In caso di lavori di trasformazione di unità battenti bandiera di Paesi terzi presso cantieri italiani, nell’applicazione dei regimi doganali previsti il proprietario, l’armatore o l’utilizzatore in locazione finanziaria può consegnare agli uffici doganali competenti il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che è trattenuto ai fini delle semplificazioni procedurali stabilite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Limiti di velocità

Entro il limite di 500 metri dalla costa il limite di velocità è di 8 nodi; all’interno dei porti e nelle rade dove si trovano unità all’ancora è di 3 nodi.

Rumori molesti

Entro i 500 metri di distanza dalla costa è vietato di produrre rumori molesti.

Distanza dalla costa per gli ancoraggi

Nell’adozione delle ordinanze sui limiti di navigazione e ancoraggio, l’autorità competente, oltre l’incolumità dei bagnanti, deve valutare l’ancoraggio in sicurezza delle unità da diporto.

Nuove attività commerciali

Sono disciplinati il servizio di “assistenza e traino” a imbarcazioni da diporto e la navigazione con i droni.