Se nei precedenti due numeri di questa rubrica abbiamo analizzato il mutamento dello scenario dal punto di vista dell’avvocato e del perito, con riferimento agli aspetti legali nel mondo dello yachting, in questo numero non possiamo non evidenziare i nuovi risvolti che negli ultimi anni possono essere riferibili al broker.

In effetti, nelle compravendite che hanno ad oggetto yacht di dimensioni importanti, altro soggetto professionale coinvolto nell’operazione è certamente il broker.

Il broker

Come noto è compito di quest’ultimo, una volta ricevuto il mandato, acquisire il più possibile informazioni circa l’unità di cui gli è stata affidata la vendita, a maggior ragione nel caso in cui abbia ricevuto la central agency.

Non vi è una norma specifica che impone al professionista di visitare l’unità prima di immetterla sul mercato; anzi possiamo dire che ormai spesso il broker si limita a pubblicare foto e informazioni tecniche ricevute direttamente dal venditore.

Tuttavia, dovendo analizzare tale fattispecie da un punto di vista preventivo, è evidente che solo a esito di una visita dettagliata da parte del professionista si potrà avere una piena cognizione del reale stato conservativo dell’unità.

Con ciò naturalmente non si intende che il broker dovrà sostituirsi al perito effettuando una visita tecnica, ma un professionista esperto dovrà ricevere il massimo delle informazioni circa la manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata, ricevere copia dei vari tagliandi svolti, essere informato di eventuali danni allo scafo subiti dall’unità che potrebbero essere scoperti dal perito incaricato dall’acquirente.

La pubblicità del broker

Ma un argomento che spesso è sottovalutato dal broker è il modo e la forma con cui vengono pubblicizzate le informazioni, sia su supporto cartaceo sia – ormai sempre più spesso – su canali digitali.

Difatti, quasi sempre il broker nella pubblicità dell’unità inserisce frasi del tipo: Documento non valido ai fini contrattuali. Informazioni come a noi fornite, corrette ma non garantite. Tale ammonimento certamente limita la responsabilità del broker, ma non lo estranea totalmente da eventuali dichiarazioni non veritiere. In tal senso è utile vedere cosa dice la norma. Il sito Altalex così inquadra la fattispecie.

avvocato in barca

La definizione normativa di “pubblicità ingannevole”

La disciplina della “pubblicità ingannevole” è stata introdotta dal legislatore al fine di tutelare non solo la buona fede e la capacità di spesa (rectius: iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.) del consumatore medio, ma altresì il libero mercato nonché la concorrenza leale tra imprese e professionisti.

Ebbene, con tale denominazione, deve intendersi “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, è idonea a indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente”.

In questi termini si esprime l’art. 2, primo comma, lett. b), del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, in attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007.

Le leggi

A tale definizione, l’art. 20, quarto comma, lett. a), del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, in “attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007, che ha modificato gli arrt. 18-27 del D.Lgs. n. 206/05, c.d. “Codice del consumo”, ha aggiunto come sia da considerare “scorretta” una pratica commerciale “ingannevole”, specificando all’articolo successivo, come sia “considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea a indurre in errore il consumatore medio riguardo a uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

Considerando la delicatezza della materia avremo modo di ritornare su questo argomento nel prossimo numero.