Le recenti modifiche al dm sul noleggio dei natanti di Ettore Romagnoli il 26 Giu 2023 La possibilità dell’utilizzo commerciale dei natanti è cosa certa dall’uscita del Codice della nautica il cui art. 2 dedicato all’argomento tratta delle “unità” non limitando la possibilità alle imbarcazioni e alle navi. Da parte sua il Regolamento al Codice dedica una nutrita serie di norme (artt. 78 – 91) al tema della sicurezza delle “unità” adibite a noleggio e diving con specifici allegati (VI e VII) per i modelli di certificati di idoneità al noleggio. L’art. 27 del Codice in origine prevedeva che alla disciplina dei natanti in uso commerciale provvedessero le Ordinanze delle locali autorità marittime mentre a seguito della riforma del 2017 si è statuito che vi fosse una normativa a livello nazionale emanata con il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 01 settembre 2021 pubbl. in GU n. 11 del 15/01/2022 in alcuni punti innovato dal recente DM 6 aprile 2023 pubbl. in G.U. n. 106 del 08/05/23 per la qual cosa si estende il presente contributo. Resta fermo che per eventuali esigenze di carattere locale non previste dal decreto provvedono ancora le ordinanze dell’autorità marittima o della navigazione interna d’intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative. Ciò detto, son stati disciplinati i “requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione di natanti e moto d’acqua ai fini di locazione o noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”. Il decreto originale, forte di 9 articoli e due allegati è di agevole lettura. L’attuale intervento trova base nella considerazione di criticità interpretative ed applicative sottoposte al Ministero ed emerse nel corso della prima applicazione del DM del 2021 per le quali è stata ravvisata la necessità di procedere a specifici interventi correttivi che comunque non stravolgono l’impianto originale e non mutano la numerazione degli articoli e/o l’inserimento di nuovi. Passando all’esame del testo come modificato notiamo che lo stesso stabilisce innanzitutto quali siano gli aspetti formali per intraprendere le menzionate attività. Sono enumerati modi di utilizzo commerciale quali locazione/noleggio/diving escludendo la “scuola nautica” e quelli introdotti dalla riforma del Codice della nautica del 2017/20 e quindi l’assistenza all’ormeggio nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto; l’attività di assistenza e traino e l’esercizio della somministrazione di cibo, bevande e commercio al dettaglio itinerante. Per quel che attiene le definizioni di locazione e noleggio il DM si rifà agli artt. 42 e 47 ed altre del Codice della nautica specificando che il periodo di tempo contrattuale può andare anche ad ore. Passando ad altre definizioni si intende: a) operatore commerciale: impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l’attività di locazione, noleggio e diving; b) operatore di assistenza subacquea: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo; c) appoggio alle immersioni subacquee: attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l’impiego di natanti da diporto. Trattando degli aspetti procedurali preliminari sarà necessaria una “Comunicazione di inizio attività di locazione e noleggio”. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell’UE, che intendono effettuare le attività di cui sopra presentano all’autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del DPR 445/200 su modulo conforme all’allegato 1. Alla comunicazione vanno allegati: a) certificato di iscrizione alla CCIA in cui sia indicata l’attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d’acqua; b) elenco delle unità da impiegare, distinte per numero progressivo; c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d’uso del motore delle unità da locare o da noleggiare; d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unita ove previsti; e) copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare; f) copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare. L’attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione corredata della documentazione di cui sopra. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall’autorità ove è stata presentata, sarà conservata presso la sede dell’impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d’acqua unitamente agli altri documenti. L’operatore commerciale comunicherà entro quindici giorni ogni variazione all’elenco delle unità indicate come pure la cessazione dell’attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell’esercizio dell’attività. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell’esercizio dell’attività o nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l’autorità marittima o della navigazione interna competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all’ulteriore esercizio dell’attività. 4) trattiamo ora degli obblighi generali per la locazione ed il noleggio. I natanti e le moto d’acqua utilizzati sono contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell’operatore commerciale seguito dal numero progressivo. Ad eccezione dei piccoli natanti di cui al successivo art. 6, il contratto per le attività di locazione o noleggio è redatto per iscritto come del resto previsto dal Codice della nautica. In alternativa, con deroga significativa, l’accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati: a) la tipologia della prestazione; b) il numero progressivo dell’unità locata/noleggiata; c) l’indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull’unità in locazione o di quelle da imbarcare sull’unità a noleggio; d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore; e) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico. L’originale o copia conforme del titolo contrattuale è conservata a bordo. Si tratta ora della locazione, noleggio comprese le unità da spiaggia e relative norme di comportamento di massima che rivestono grande portata pratica: a) In caso di locazione il mezzo è consegnato in godimento del conduttore il quale esercita con esso la navigazione assumendone la responsabilità. In tal caso l’unità è condotta con patente nautica, se prescritta e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per quelle sprovviste. L’operatore commerciale deve consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell’allegato V del Regolamento di attuazione del codice della nautica. Prima di effettuare la consegna l’operatore commerciale: a) verifica che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età; b) informa il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l’esibizione; c) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e gli consegna i documenti di bordo; d) illustra le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell’autorità marittima relativa alla zona di interesse. Se il locatario non è in possesso di patente nautica, l’operatore commerciale illustra e consegna comunque le istruzioni indicate nell’allegato 2. b) Nel caso di noleggio, il natante rimarrà nella disponibilità dell’operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente. Per tale motivo si ritiene che per il noleggio – seguendo alla lettera il DM – non saranno necessari i titoli professionali di cui al DM 121/2005 necessari per le imbarcazioni e navi da diporto. L’operatore commerciale deve mantenere l’unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per il noleggio dal regolamento di attuazione del Codice della nautica. c) Quanto alla locazione dei piccoli natanti per usi turistici di carattere locale a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d’acqua il DM prevede che la stessa può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un’ora dopo l’alba a un’ora prima del tramonto esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli/assicurate. Fatto salvo quanto previsto dalla FIV per le derive dei circoli sportivi, i natanti di cui sopra non possono essere affidati e persone di età inferiore a quattordici anni. Infine un importante argomento, le “Norme di comportamento dei conduttori – Utilizzazione delle unità in locazione”. I natanti da diporto e le moto d’acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico per conto terzi. Il locatario è tenuto a utilizzare l’unità con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti. Dopo aver trattato di locazione e noleggio nei primi 7 articoli il decreto si occupa agli artt. 8 e 9 delle unità di appoggio alle immersioni subacquee. Nello specifico, a similitudine che per la locazione ed il noleggio, i centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea, che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee, dovranno presentare all’autorità marittima o delle acque interne apposita comunicazione di inizio attività resa su modulo conforme all’allegato 1. Alla segnalazione certificata di inizio attività sono allegati: a) certificato di iscrizione alla CCIA da cui risulti l’attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; b) i documenti del motore delle unità come per la locazione e noleggio; c) copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformità CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee; d) polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee. Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro, vidimato dall’autorità marittima o delle acque interne sul quale riportano: a) gli estremi identificativi del natante utilizzato; b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell’istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici; c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell’immersione; d) il numero dei partecipanti alle immersioni. L’operatore commerciale di assistenza subacquea comunicherà entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, ogni variazione delle unità navali come nel caso delle unità adibite alla locazione/noleggio. In caso di accertate irregolarità, si procede similmente alle attività di locazione e noleggio. Per quel che riguarda le attività in parola osserviamo che per la conduzione dei natanti impiegati come unità di appoggio è richiesta la maggiore età ed il possesso della patente nautica di categoria A o superiore. A bordo deve essere presente un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. Deve, altresì, essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo. Naturalmente le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti. Da ultimo un aspetto interessante per i lettori costituito dal II allegato in cui sono riportate le “istruzioni per la locazione di natanti” da consegnare obbligatoriamente all’utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica. Queste devono contenere: a) CONDUTTORE: indicazione che è responsabile della navigazione dell’unità, dell’utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l’unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità. b) PRIMA DI LASCIARE L’ORMEGGIO, l’utilizzatore deve: documentarsi su specifiche ordinanze dell’autorità competente che regolano la navigazione nell’area di interesse; verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo; controllare la presenza di carburante; leggere il bollettino meteorologico del giorno; informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in vicinanza di parchi e aree marine protette. c) PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE, l’utilizzatore deve verificare: che tutte le persone siano a bordo; che non ci siano cime in acqua; allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo. d) STACCO DI SICUREZZA, con l’illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo. e) PRINCIPI DI GOVERNO DELL’UNITÀ, con l’illustrazione della distinzione tra l’effetto del motore/timone se con comando a barra e l’effetto del motore/timone con l’uso di timoneria. f) LIMITI DI VELOCITÀ, con l’indicazione dei limiti di 8 nodi entro 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all’ancora. g) INGRESSO E USCITA DAI PORTI, con l’indicazione, corredata di immagini, delle precedenze e dell’obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell’Autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall’imboccatura. h) AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE, con l’illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei “corridoi di lancio” per l’ingresso e l’uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione. i) SUBACQUEO IN IMMERSIONE, con l’illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso. l) PRECEDENZE, con l’illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare: quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte; quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s’incrociano; quando due unità che navigano a vela si avvicinano l’una all’altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi; quando due unità che navigano a vela si avvicinano l’una all’altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato; di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea. m) ANCORAGGIO, con l’illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l’unità rispetto alla direzione del vento e l’indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale; n) NAVIGAZIONE CON ONDA, con l’illustrazione, corredata d’ immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all’utente: di non affrontare le creste dell’onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone); di graduare l’acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell’onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata. o) USO DEL VHF, con le indicazioni sull’uso dell’apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione (“passo”, “ricevuto”, “interrogativo”), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo “Mayday”, le modalità della chiamata di sicurezza “Pan”, i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l’uso improprio dell’apparato. p) FANALI DEI PORTI, con l’illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all’imboccatura del porto. q) PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ, con l’illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un’imbarcazione a vela, da un’imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l’indicazione dei fanali mostrati da un’unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda. 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