Nautica On Line – Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 412 di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 412 Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto Gazzetta Ufficiale 11.11.1999 n. 265 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Visto l’articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232; Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l’attuazione della direttiva n. 83/189/CEE, modificata con le direttive numeri 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4830 del 27 settembre 1999; Adotta il seguente regolamento Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “Amministrazione”: il Ministero dei trasporti e della navigazione; b) “unità da diporto”: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; c) “apparecchio galleggiante gonfiabile”: un mezzo galleggiante (che non sia imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio, salvagente anulare o cintura di salvataggio), destinato a sostenere un numero determinato di persone che si trovano nell’acqua e di costruzione tale da conservare la sua forma e le sue caratteristiche. Art. 2 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli apparecchi galleggianti gonfiabili, destinati esclusivamente alle unità da diporto. Art. 3 Requisiti 1. Gli apparecchi galleggianti gonfiabili devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione. 2. Possono essere inoltre utilizzati a bordo delle unità da diporto apparecchi galleggianti gonfiabili di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. Art. 4 Caratteristiche 1. Ogni apparecchio galleggiante gonfiabile deve: a) avere una resistenza agli urti sufficiente a consentire la caduta in acqua da un’altezza non inferiore a 6 metri senza subire danni sia quando racchiuso nella sua custodia che quando gonfiato; b) essere utilizzabile e stabile, qualunque sia la faccia con cui galleggia; c) avere un dispositivo di galleggiabilità costituito da camere d’aria sovrapposte in numero pari, gonfiabili per insufflazione di gas o aria in pressione, in cui è suddiviso l’apparecchio; d) essere costruito in tessuti impermeabilizzati con mescole di gomma ovvero di materiali sintetici idonei; e) poter essere gonfiato a mezzo di due bombole a gas compresso ciascuna dotata di valvola e testina operativa le quali devono poter essere azionate simultaneamente con un’unica manovra di strappo di un cavetto od altro mezzo equivalente, da effettuarsi senza dover previamente estrarre l’apparecchio galleggiante dalla propria custodia. La forza da applicare per l’azionamento del dispositivo di gonfiamento non deve essere superiore a 150 N. Il dispositivo di gonfiamento deve garantire che entrambi i compartimenti raggiungano la pressione di esercizio alle temperature di –18 C e +65 C. La valvola della bombola deve essere dotata di dischetto tarato o sistema equivalente, che si rompa nel caso in cui la pressione del gas all’interno della bombola superi la pressione di collaudo della bombola stessa; f) essere contenuto in una valigia o custodia in modo da poter resistere alle condizioni di usura che si incontrano in mare. La custodia con all’interno l’apparecchio galleggiante deve poter galleggiare per almeno 30 minuti; g) poter galleggiare per 24 ore consecutive in acqua dolce con appesa una massa di ferro di 14,5 kg per quante persone l’apparecchio stesso si intenda abilitare; h) essere munito di una barbetta di 10 metri di lunghezza e di un cavetto a festoni in cavo di fibra, saldamente fissato tutt’intorno all’esterno, entrambe di diametro non inferiore a 14 mm; i) essere dotato di materiale retroriflettente; l) essere dotato di valvole di sovrappressione per ogni compartimento progettate in modo tale che la pressione non raggiunga un valore superiore a due volte quello di esercizio durante il gonfiamento a +65 C; m) in acqua dolce, con uno qualsiasi dei compartimenti sgonfi, poter essere caricato sui festoni con masse di ferro di 7 kg distanti tra loro 30 cm, disposti in modo da provocare la massima inclinazione senza che si immerga l’orlo superiore del tratto perimetrale corrispondente ai festoni caricati. 2. Il numero delle persone per cui un apparecchio galleggiante è autorizzato deve essere il minore dei due numeri ottenuti come segue: a) dividendo per 14,5 il numero dei chilogrammi di ferro che è capace di sostenere in acqua dolce; oppure b) dividendo il perimetro esterno dell’apparecchio, espresso in centimetri, per 30. 3. Non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali e orali. Art. 5 Marcatura 1. Ogni apparecchio galleggiante gonfiabile deve essere marcato in modo indelebile e leggibile con: a) nome del fabbricante e dell’eventuale importatore; b) nome o sigla del modello; c) numero delle persone che è autorizzato a portare; d) istruzioni d’impiego anche in lingua italiana; e) estremi dell’atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo; f) mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio. Art. 6 Revisioni periodiche 1. Gli apparecchi galleggianti gonfiabili devono essere sottoposti a controllo ogni quattro anni da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata. 2. Il controllo verrà certificato da apposita targhetta adesiva fustellata, incollata sull’apparecchio e sulla sua custodia, recante la data di controllo ed il nominativo della ditta che l’ha eseguito. 3. Qualora per il gonfiaggio siano usate bombole di gas compresso di tipo non ricaricabile queste devono essere sostituite dopo nove anni dalla data di carica. Art. 7 Norme transitorie e finali 1. Gli apparecchi galleggianti gonfiabili conformi al decreto ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 13 dicembre 1977, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per cattivo stato di conservazione. 2. È abrogato il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1977. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 settembre 1999 Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1999 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 365 Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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