Decreto 6 giugno 2003

Differimento del termine per il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all’art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, previsto dall’art. 65, comma 6, della legge 29 ottobre 1993, n. 427

Gazzetta Ufficiale 16.06.2003 n. 137

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, che disciplina la tassa di stazionamento per le imbarcazioni e navi da diporto;

Visto l’art. 65, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che individua nel 31 maggio di ciascun anno o nel giorno precedente all’effettiva messa in acqua dell’imbarcazione o della nave il termine per il pagamento della tassa di stazionamento;

Considerato che il citato art. 65, comma 6, del citato decreto-legge n. 331 del 1993 prevede che il termine di pagamento può essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti, ora con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Ritenuto di dover corrispondere alla risoluzione della IX Commissione del Senato che impegna il Governo ad “adottare con la massima sollecitudine i provvedimenti necessari a differire sino al 31 ottobre 2003 il termine per il pagamento della tassa di stazionamento relativa all’anno in corso”;

Decreta:

Il termine per il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all’art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, previsto dall’art. 65, comma 6, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, è differito al 31 ottobre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti