Nautica On Line – Circolare 30 Aprile 1997 di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 Circolare 30 Aprile 1997 n. 262938 Oggetto: Sicurezza della navigazione delle unità da diporto – Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da avere a bordo in relazione alla navigazione effettivamente svolta (articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436) A tutte le Compamare a tutti i Circomare a tutte le Locamare Al Ministero degli Interni Dipartimento di P.S. D.G. AA. GG. Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Al Comando Generale della Guardia di Finanza ROMA Gazzetta Ufficiale 11.06.1997 L’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto, n. 436, in conformità al principio affermato in alcune sentenze di giudici in merito, non ché all’indirizzo già in nuce contenuto nel regolamento di sicurezza della navigazione da diporto (decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, relativamente alla non necessità della presenza a bordo dei natanti del mezzo collettivo di salvataggio finché essi navigano entro tre miglia dalla costa) ha stabilito che “le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svoltà”. Poiché sono state avanzate perplessità e formulati quesiti da parte di uffici periferici e da associazioni del mondo del diporto nautico, relativamente alla applicazione della disposizione stessa, si reputa opportuno fornire le seguenti indicazioni per una corretta informazione dei diportisti ed uniformi comportamenti degli uffici al riguardo. La più rilevante perplessità manifestata è relativa alla non immediata applicabilità del riportato articolo 18, in attesa dell’emanazione del nuovo regolamento di sicurezza previsto dall’ultima parte dell’articolo 18, 2° comma, dello stesso decreto n. 436 del 1996. In particolare, secondo tali tesi, l’articolo, l’articolo 18 sarebbe mera norma di indirizzo per l’Amministrazione in vista dell’emanazione delle modifiche al regolamento di sicurezza approvato con D.M. 21 gennaio 1994 n. 232, “conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte” con il decreto legislativo n. 436 del 1996. Com’è noto, il decreto legislativo da ultimo citato, recante attuazione della direttiva comunitaria 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto, ha previsto nuove abilitazioni alla navigazione – non specificamente conosciute dal vigente regolamento di sicurezza – per le unità da diporto (più specificamente, solo entro i fiumi, i canali e i piccoli laghi, e in mare, entro tre miglia, entro 25 miglia, ed oltre dalla costa), in relazione alle classi di progettazione e di costruzione (D, C, B e A) di cui alla direttiva stessa, nonché per i natanti di cui all’art. 13 della legge sulla nautica, riconosciuti strutturalmente idonei (art. 19, comma 3, D.L.vo n. 436) fino a 12 miglia dalla costa. È in relazione a tali nuove previsioni che va letta la disposizione di cui all’articolo 19 comma 2 del D.L.vo n. 436 che prevede l’adeguamento del regolamento di sicurezza, peraltro in corso di predisposizione, ma che certamente non potrà entrare in vigore in tempo utile per la prossima stagione estiva. Nell’attuale periodo transitorio, così come recita il più volte ricordato articolo 19 comma 2, prima parte, troveranno applicazione le disposizioni dell’attuale regolamento di sicurezza (D.M. n. 232 del 1994) applicate tuttavia proprio alla luce del principio stabilito dall’art. 18, comma 2, dello stesso D.L.vo, che per quanto concerne i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza da avere a bordo impone di fare riferimento alla navigazione effettivamente svolta e non già alla abilitazione e alla classificazione dell’unità. Valga un solo esempio a fugare ogni dubbio al riguardo. Il vigente regolamento di sicurezza non conosce i natanti abilitati a navigare fino a 12 miglia dalla costa e, pertanto, non detta per essi alcuna disposizione sui relativi mezzi di sicurezza e di salvataggio; di conseguenza, una interpretazione quanto mai restrittiva e fondata unicamente sul contenuto letterale della prima parte dell’articolo 19 comma 2 dovrebbe condurre alla conclusione non di certo corretta, e in contrasto con le finalità della riforma dello scorso anno, che anche la disposizione del successivo terzo comma dell’articolo stesso, non possa essere di immediata applicazione, in attesa dell’emanando nuovo regolamento di sicurezza. Il disposto dell’art. 18 sulla necessità che le unità da diporto debbano avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza “prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta”, da invece un determinante contributo alla soluzione anche di tale problema, naturalmente con le precisazioni di seguito riportate. Pertanto non deve sussistere dubbio alcuno che l’articolo 18 comma 2 del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 436 è norma di immediata precettività e che di conseguenza per la sua applicazione non occorre attendere alcuna emanazione di nuova normativa secondaria. Quanto sopra premessi si impartiscono i seguenti indirizzi operativi. La vigente disciplina in materia di sicurezza per la nautica da diporto, in relazione alle diverse tipologie di mezzi (natanti o imbarcazioni) e alle rispettive abilitazioni alla navigazione, prevede l’obbligo di avere a bordo i seguenti mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza: a) per la navigazione svolta entro 300 metri dalla costa naturalmente quando tale navigazione è consentita: – nessun mezzo di salvataggio o dotazione di sicurezza; b) per la navigazione svolta entro un miglio dalla costa: – una cintura di salvataggio per ciascuna persona presente a bordo e una boetta fumogena; c) per la navigazione svolta entro tre miglia dalla costa: – una cintura di salvataggio per ciascuna persona presente a bordo; – un salvagente (anulare) munito di cima di almeno 30 metri e una boetta luminosa; – pompa a mano o altro attrezzo di esaurimento; – ancorotto con cavo di lunghezza di almeno 30 metri; – coppia di remi o pagaie dotate anche di gaffa; – due fuochi a mano a luce rossa e due segnali a mano a stelle rosse; – due boette fumogene; – fanali regolamentari e apparecchi di segnalazione sonora; (in caso di navigazione esclusivamente diurna è sufficiente una torcia a luce bianca da due elementi di carica); – estintori, in relazione alla potenza del motore di cui all’allegato A, del D.M. n. 232 del 1994. Le boette fumogene e quelle luminose previste dal regolamento di sicurezza, non sono nell’immediato obbligatorie in quanto devono essere ancora definite le relative caratteristiche tecniche e regolamentari. d) per la navigazione svolta entro sei miglia dalla costa: – in aggiunta a tutte le dotazioni si sicurezza di cui alla precedente lett. c), è obbligatorio un mezzo collettivo di salvataggio, idoneo a ospitare tutte le persone presenti a bordo; e) per navigazione svolta oltre le sei miglia dalla costa: – le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari previsti dagli articoli 20 e 21 del D.M. n. 232 del 1994; f) per navigazione svolta entro 12 miglia dalla costa con i natanti di cui all’art. 13 della legge 11.2.1971 n. 50 e successive modificazioni occorre avere a bordo in aggiunta alle dotazioni di sicurezza regolamentari previste per la navigazione senza alcun limite di cui alla precedente lett. e) anche la certificazione di omologazione e la relativa dichiarazione di conformità prevista per le unità di serie omologate dall’Ente tecnico. Per le unità già iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, e poi cancellate, la certificazione di cui sopra può essere sostituita da estratto dai detti registri, rilasciato dalla competente Autorità Marittima, dal quale risulti che l’unità era in precedenza abilitata alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa. Per le unità che non siano state omologate, la certificazione di cui sopra va sostituita con apposito certificato dall’Ente tecnico che attesti l’idoneità dell’unità alla navigazione per il limite indicato. Si reputa infine opportuno ricordare che ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 436 del 1996 per il comando e la condotta dei natanti oltre le sei miglia dalla costa, è necessario il possesso di patente nautico per lo stesso limite. Si invitano le Autorità Marittime in indirizzo a voler dare immediata attuazione a quanto sopra esposto, richiedendo, ove ritenuto utile o necessario, alla Amministrazione centrale eventuali ulteriori precisazioni o chiarimenti. Le Autorità stesse sono inoltre invitate a estendere copia della presente alle dipendenti Delemare. Il Ministro Claudio Burlando Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
Scoperta una “stranezza” nel Regolamento di attuazione del Codice della Nautica di Redazione Nautica il 30 Ott 2024