Aggiornamento: Marzo 2013

  • LICENZA DI NAVIGAZIONE
    Non è soggetta a visto periodico. Secondo quanto previsto dal codice della nautica essa va sostituita quando cambia l’ufficio di iscrizione, le caratteristiche tecniche, il motore (per le unità con motore entrobordo) e l’abilitazione alla navigazione. 
  • CERTIFICATO DI SICUREZZA
    Il certificato di sicurezza, per le unità nuove – con marchio CE – appartenenti alle categorie C e D e per quelle costruite in base alla legge 50/1971 abilitate alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa, ha una validità di 10 anni.Per le unità con marcatura CE, delle categorie A e B e per quelle costruite con i criteri della legge 50/1971 la validità del certificato è invece di otto anni. Per entrambe le tipologie di unità le visite periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni, ma possono essere fatte anche prima della scadenza. Quelle occasionali, ogni qualvolta si renda necessario.

     

  • LA PATENTE NAUTICA
    La patente nautica ha una validità di 10 anni, dalla data del rilascio o del rinnovo, Il periodo è ridotto ad anni cinque per coloro che hanno superato il 60° anno di età. La patente scaduta può essere rinnovata in qualsiasi momento presso l’ufficio marittimo o quella Provinciale (ex MCTC) che l’ha rilasciato, senza tener conto della data di scadenza. Nei casi di viaggi all’estero o altri motivi, la patente può essere rinnovata anche prima della scadenza.
     
  • LICENZA DI ESERCIZIO RTF
    Le unità da diporto che hanno a bordo una stazione radio-ricevente VHF, devono essere munite della licenza di esercizio Rtf. Il documento non è soggetto nè a scadenza e nè a bollo. A bordo, ove l’apparato venga utilizzato per corrispondenza pubblica deve essere tenuto copia del contratto con la concessionaria (Telemar ,I.T.S. – Servizi Marittimi e Satellitari o Soc. Arimar ). Nel caso di impiego dell’apparto solo per soccorso deve essere tenuta a bordo la dichiarazione di assunzione diretta della responsabilità del funzionamento dell’apparato (la copia deve essere inviata al competente Ispettorato Regionale per le Comunicazioni). 
  • CERTIFICATO LIMITATO DI RTF
    Non è soggetto a revisione né a scadenza e nè a bollo. Il certificato limitato di radiotelefonista, valido per le navi (anche unità da diporto) di stazza lorda fino a 150 tonnellate e aventi stazioni di potenza non superiore ai 60 W, previsto dai D.M. 10.8.65 e D.M. 2.1.70, si consegue senza esame presentando una domanda su carta da bollo da Euro 14,62 all’Ispettorato Territoriale Regionale delle Comunicazioni, corredata da: due foto formato tessera, di cui una autenticata (se la domanda è inviata per posta va autenticata anche la firma sulla domanda stessa);
    versamento di Euro 0,52 su c/c. n. 11026010 intestato alla Direzione provinciale del Ministero delle Comunicazioni di Viterbo con causale: versamento canone per concessioni radioelettriche a uso privato;
    una marca da bollo da Euro 14,62 da applicare sul certificato.

     

  • RAZZI
    Controllare sulla confezione la scadenza, si ricorda che essi hanno 4 anni di validità. I vecchi segnali vanno restituiti al fornitore (ma non ha l’obbligo del ritiro). A tale scopo le seguenti autorità marittime, nel quadro della tutela ambientale, hanno istituito un servizio gratuito per il ritiro dei segnali di soccorso scaduti (razzi, fuochi a mano, boette fumogene, ecc.): Capitanerie di porto di Gela, Gioia Tauro, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Termoli, Torre del Greco, Trieste;
     Uffici Circondariali Marittimi di Alassio, Anzio, Corigliano Calabro, Ischia, Otranto, Procida.

    Le informazioni sulle modalità di consegna, possono essere richieste telefonando direttamente ai comandi interessati.

     

  • TABELLE DI DEVIAZIONE
    Le imbarcazioni da diporto che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa devono essere munite della tabella delle deviazioni. Esse non sono soggette a scadenza e pertanto non vanno rinnovate in occasione del rinnovo del certificato di sicurezza. 
  • ZATTERA DI SALVATAGGIO
    Le nuove zattere, secondo le previsioni del regolamento n.219 del 12 agosto 2002, vanno sottoposte a controlli periodici ogni 2 anni e ogni 5 anni ad una visita di revisione speciale da parte del fabbricante o da una ditta dallo stesso autorizzata.Attenzione: le vecchie zattere, cioè quelle conformi al d.m. 13.12.1977, devono essere sottoposte a visita speciale nel corso del 2004, come previsto dal citato regolamento n. 219. Il provvedimento dispone, infatti, che le vecchie zattere “devono essere sottoposte ad una visita speciale in occasione della prima revisione successiva al 31.12.2002 e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (avvenuta il 17 ottobre 2002). La revisione può essere effettuata anche dopo tale data ma nel frattempo non possono essere impiegate a bordo, ai fini della sicurezza della navigazione.

     

  • ZATTERE DI SALVATAGGIO PER LA NAVIGAZIONE ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA
    L’art. 54 del regolamento al codice della nautica prevede che gli apparecchi galleggianti (atolli) devono essere sostituiti, perchè dichiarati non idonei ai fini della sicurezza della navigazione, con una zattera di salvataggio avente i requisiti tecnici da stabilirsi con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ad emanare il decreto ha provveduto, in data 2 marzo 2009, il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto che ha stabilito le caratteristiche delle zattere, obbligatorie quando la navigazione si svolge tra le sei e le 12 miglia dalla costa. I nuovi mezzi di salvataggio sostituiscono gli apparecchi galleggianti (atolli), che non possono essere più impiegati a bordo. Essi sono soggetti alla revisione periodica con le stesse modalità previste per altre zattere di salvataggio. 
  • ESTINTORI
    Non sono soggetti a scadenza, debbono essere in buono stato. L’involucro esterno deve essere integro ed il manometro deve indicare che è carico. In caso contrario devono essere sottoposti a revisione presso le ditte specializzate. 
  • CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
    Controllare scadenza medicinali (per la lista dei medicinali si rinvia al relativo capitolo). 
  • ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
    L’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è obbligatoria per tutte le unità da diporto che abbiano un motore a bordo (entrobordo o fuoribordo) di qualsiasi potenza sono soggette nonché per i motori ausiliari e quelli installati a bordo dei tender. Il limite dei tre cavalli fiscali che escludeva la copertura assicurativa è stato soppresso. Il contrassegno non va più esposto ma tenuto tra i documenti di bordo.