Nautica On Line – Legge 8 agosto 1994, n. 49 di Nautica Editrice il 1 Lug 2016 Legge 8 agosto 1994, n. 498 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto Gazzetta Ufficiale 12.08.94 n. 188 È disponibile il testo aggiornato del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378 La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì8 agosto 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: BIONDI Allegato Modificazioni apportate in sedi di conversione al decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378 All’articolo 1: il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Dopo il primo comma dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall’articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall’articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente: “La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari””. All’articolo 2: dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Il secondo comma dell’articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente: “L’unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell’autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità””; al comma 2, è soppresso il secondo capoverso; al comma 4, nel secondo capoverso, le parole: “oltre sei miglia di distanza dalla costa” sono sostituite dalle seguenti: “senza alcun limite”; e le parole: “oltre le sei miglia dalla costa” sono sostituite dalle seguenti: “senza alcun limite”; dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. I commi terzo e quarto dell’articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall’articolo 19 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti: “Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all’Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unità navale. La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonchè al rimanente personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purchè in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25″.”; al comma 5, nel primo capoverso, le parole: “a chi ha superato il cinquantesimo anno di età” sono sostituite dalle seguenti: “a chi ha superato il sessantesimo anno di età”; dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il comando e la condotta di unità da diporto sulle quali sia installato un motore omologato prima della medesima data, l’obbligo del possesso della patente è determinato dal solo valore della potenza indicata sul libretto d’uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello stesso”. Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente: “Art. 2-bis. – (Disposizioni per la navigazione in acque interne). 1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti”. All’articolo 3: al comma 1, le parole da: “sostituito dall’articolo 2” sino a “legge 12 luglio 1991, n. 202” sono sostituite dalle seguenti: “e successive modificazioni ed integrazioni”; e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con procedure che garantiscano l’effettiva concorrenzialità dei soggetti interessati”; Dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: “2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto è stabilita nei seguenti importi: a) fino a sei metri fuori tutto, per ogni centimetro L. 400 b) per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo L. 800 c) per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzi e fino a dodici metri L. 1.500 d) per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri L. 4.000 e) per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri L. 6.000 f) per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri L. 8.000 2.1. L’applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1 gennaio 1995″”; al comma 3, primo periodo, le parole: “di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50”; al comma 4, le parole: “dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “mediante domanda presentata all’organismo competente con effetto dalla data di presentazione della domanda stessa”; dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti: “10-bis. I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza attestata sul libretto d’uso pari o inferiore a 18,4 kw o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall’articolo 18, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall’articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del motore ed in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata, possono produrre all’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ovvero all’autorità marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposita istanza, a sanatoria della propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell’ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’interessato attestante l’effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del certificato del motore in posesso dell’interessato, nonchè dall’attestazione del pagamento di una tassa annua di lire 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all’entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all’istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonchè la dizione “riaccertamento potenza”. Copia del bollettino di versamento e dell’istanza, vistata dall’autorità alla quale essa è stata presentata, sarà custodita dall’interessato unitamente alla documentazione del motore, costituirà nel suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unità da diporto spinte da motori di cui al presente comma sussiste l’obbligo della patente e, con effetto dal 1 gennaio 1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-ter dell’articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dal comma 2 del presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 10-ter. I commi 2-quater e 2-quinquies dell’articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1995″. Decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378 Testo aggiornato, coordinato con la legge di conversione8 agosto 1994, n. 498 Gazzetta Ufficiale 12.08.94 n. 188 Art. 1Modifica della definizione di natante 1. Il quarto comma dell’articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall’articolo 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente: “Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri; c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario; d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.”. 2. Dopo il quinto comma dell’articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e sostituito dall’articolo 1 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente: “È motoveliero l’unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l’eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in cv o in kw sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.”. 3. Il sesto comma dell’articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente: “Ai fini dell’applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l’imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.”. 4. Il primo comma dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall’articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall’articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente: “Sono natanti: a) le unità da diporto a remi; b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10.”. 5. Dopo il primo comma dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall’articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall’articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente: “La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari”. 6. Dopo il quarto comma dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “La navigazione e l’utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooters o moto d’acqua e mezzi similari sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna.”. 7. Il sesto comma dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, così come introdotto dall’articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l’equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonchè la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali.”. Art. 2Comando e condotta di unità da diporto 1. La rubrica del capo IV della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificata:“Comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto”. 1-bis Il secondo comma dell’articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente: “L’unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell’autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità”. 2. L’articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall’articolo 10 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall’articolo 15 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente: “Art. 18 Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore di cilindrata superiore a 500 cc, se a carburazione a due tempi, o a 650 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 800 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 1200 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 18,4 kw o a 25 cv, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni di cui all’articolo 20. Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti: a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa; b) anni 16, per i natanti a motore, nonchè per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo; c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche. Per la partecipazione all’attività di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonchè per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l’avvio agli sport nautici.”. 3. Il primo comma dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente: “Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 18, non si possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell’art. 18 o navi da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione.”. 4. Dopo il primo comma dell’articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall’articolo 11 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall’articolo 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sono inseriti i seguenti: “Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell’articolo 18 della presente legge, nonchè per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro 6 miglia di distanza dalla costa. Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione senza alcun limite le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate senza alcun limite”. 4-bis I commi terzo e quarto dell’articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall’articolo 19 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti: “Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all’Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unità navale. La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonchè al rimanente personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purchè in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25″. 5. L’articolo 29 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente: “Art. 29 Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei natanti, dei motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, hanno una validità di anni dieci dalla data di rilascio, convalida o revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate a chi ha superato il sessantesimo anno di età, sono valide per anni cinque. Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 39, secondo comma, della presente legge. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri decreti le modalità per la convalida delle patenti nautiche, nonchè termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti, in relazione all’abilitazione delle unità cui si riferiscono, all’età dei conducenti o ai loro requisiti fisici o psichici. Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi di revisione qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonchè sulla persistenza della idoneità tecnica al comando.”. 5-bis Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il comando e la condotta di unità da diporto sulle quali sia installato un motore omologato prima della medesima data, l’obbligo del possesso della patente è determinato dal solo valore della potenza indicata sul libretto d’uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello stesso. Art. 2-bisDisposizioni per la navigazione in acque interne 1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti. Art. 3 Modalità di riscossione e di gestione della tassa di stazionamento e disposizioni transitorie 1. La riscossione e la gestione della tassa di stazionamento di cui all’articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, per il tempo ed alle condizioni da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è affidata ad ente od organizzazione con specifica competenza nel settore della riscossione dei tributi con procedure che garantiscano l’effettiva concorrenzialità dei soggetti interessati. 1-bis. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: “2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto è stabilita nei seguenti importi: a) fino a sei metri fuori tutto, per ogni centimetro L. 400 b) per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo L. 800 c) per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzi e fino a dodici metri L. 1.500 d) per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri L. 4.000 e) per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri L. 6.000 f) per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri L. 8.000 2.1. L’applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1 gennaio 1995″. 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: “3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3. 3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc, se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento nella misura e con le modalità previste per le imbarcazioni a motore, di pari lunghezza.”. 3. Le unità da diporto di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 7,50 se a motore o di metri 10 se a vela e i motovelieri di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 10, se non iscritti, devono essere iscritti nei registri tenuti dalle autorità locali di cui all’articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di iscrizione le unità di cui trattasi continuano ad essere assoggettate alle disposizioni della precedente normativa, a condizione che venga tenuta a bordo una dichiarazione autenticata del costruttore, dell’importatore o del rivenditore od un atto notorio del proprietario dai quali si evinca, in modo inequivocabile, che l’immissione nel possesso dell’unitàè avvenuta in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. 4. I proprietari delle unità da diporto di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela o di motovelieri di lunghezza inferiore a metri 10 possono, se iscritte, chiederne la cancellazione dai pubblici registri, mediante domanda presentata all’organismo competente con effetto dalla data di presentazione della domanda stessa. 5. I proprietari delle unità da diporto classificate motovelieri possono chiedere l’aggiornamento dell’iscrizione e le relative annotazioni sulla licenza di navigazione, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, devono richiedere, all’autorità presso la quale sono iscritte, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il passaggio dell’iscrizione dai registri delle imbarcazioni da diporto a quello delle navi da diporto ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione. 7. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto pari od inferiori a 24 metri, devono richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all’ufficio di iscrizione il passaggio dell’iscrizione dai registri delle navi da diporto a quello delle imbarcazioni ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione. 8. I proprietari di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria superiore ad una inferiore, che hanno già corrisposto l’importo della tassa di stazionamento per l’anno 1994, non possono richiedere la restituzione delle somme versate in eccedenza. 9. I proprietari o possessori di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria inferiore ad una superiore, devono corrispondere l’importo della tassa di stazionamento prevista, per questa ultima categoria, a partire dal 1 gennaio 1995. 10. Per le abilitazioni di cui all’articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come integrato dal comma 4 dell’articolo 2, che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento del rilascio o dell’ultima revisione, cessato di avere validità in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, deve essere richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro il 31 dicembre 1994. 10-bis. I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza attestata sul libretto d’uso pari o inferiore a 18,4 kw o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall’articolo 18, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall’articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del motore ed in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata, possono produrre all’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ovvero all’autorità marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposita istanza, a sanatoria della propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell’ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’interessato attestante l’effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del certificato del motore in possesso dell’interessato, nonchè dall’attestazione del pagamento di una tassa annua di lire 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all’entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all’istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonchè la direzione “riaccertamento potenza”. Copia del bollettino di versamento e dell’istanza, vistata dall’autorità alla quale essa è stata presentata, sarà custodita dall’interessato unitamente alla documentazione del motore, costituirà nel suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unità da diporto spinte da motori di cui al presente comma sussiste l’obbligo della patente e, con effetto dal 1 gennaio 1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-ter dell’articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dal comma 2 del presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 10-ter. I commi 2 – quater e 2-quinquies dell’articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1995. Art. 4 Copertura finanziaria 1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in annue L. 1.500.000.000 a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento trascritto, aifini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1994, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 5 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Questo articolo ti è piaciuto? Condividilo!
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