Circolare 14 aprile 2010

Circolare applicativa del decreto 26 marzo 2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40. ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
e, p.c.
AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
AL MINISTERO DELL’ AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
LORO SEDI

1. Premessa

Il decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 26 marzo 2010, recante, tra l’altro, la destinazione di gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, ha costituito un Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, eco compatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro con una dotazione pari a 300 milioni di Euro. Lo stesso decreto legge rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione delle modalità di erogazione delle risorse e l’articolazione dei contributi in distinte tipologie nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.

2. Campo di applicazione

Il decreto ministeriale 26 marzo 2010, emanato in esecuzione del precitato decreto legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 6 aprile 2010, ripartisce le risorse tra i seguenti settori con i limiti ivi indicati per ciascun settore: 1. 60 milioni di euro per i contributi per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza;
2. 50 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di libera installazione, cappe, scaldacqua elettrici;
3. 12 milioni di euro per i contributi per l’acquisto di motocicli
4. 20 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di motori fuoribordo e per l’acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale;
5. 8 milioni di euro per i contributi per l’acquisto di rimorchi, inclusi i semirimorchi;
6. 20 milioni di euro per i contributi per l’acquisto di macchine agricole e movimento terra;
7. 40 milioni di euro per i contributi per l’acquisto di gru a torre per l’edilizia;
8. 10 milioni di euro per i contributi per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (inverter), per l’acquisto di motori ad alta efficienza (IE2), per l’acquisto di UPS (gruppi statici di continuità) ad alta efficienza e per l’acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione; 9. 20 milioni di euro per i contributi per una nuova attivazione di banda larga;
10. 60 milioni di euro per i contributi per l’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica.
Il decreto 26 marzo 2010 specifica inoltre, per ciascun contributo unitario, requisiti e modalità e fa riserva di variazioni compensative dei limiti dianzi indicati al fine di compensare le necessità dei singoli fondi settoriali sulla base degli andamenti delle erogazioni.

3. Modalità applicative

Nell’esplicitare gli obiettivi, fissati dal legislatore, di efficienza energetica, eco compatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro, il decreto ministeriale stabilisce che tutte le misure prevedano l’erogazione del contributo a condizione che venga sostituito un bene di pari categoria e funzioni tranne le misure riguardanti i componenti elettrici ed elettronici, gli immobili, gli stampi in vetroresina per la nautica da diporto nonché la specifica misura relativa all’attivazione di nuovi accessi in banda larga. Con riguardo alle categorie di beni rientranti nei settori di cui ai numeri 1), 2), e 3) del precedente paragrafo, l’acquirente potrà beneficiare del contributo per l’acquisto di un solo bene della medesima tipologia. I beni ricompresi nei settori di cui ai numero 6) del precedente paragrafo sono quelli rientranti negli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed elencate nel seguente estratto della classificazione Istat – Codice Ateco 2007:
28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.30.1 Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.9 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, ad esclusione dei tosaerba
28.92.09 per il solo punto relativo alla fabbricazione di macchine per il movimento terra: apripista (bulldozer, angle-dozer), spianatrici, ruspe, livellatrici, pale meccaniche, pale caricatrici eccetera.
Per le categorie di beni di cui al precedente capoverso, il contributo potrà essere concesso per la sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999. Laddove applicabile, il bene deve rientrare nella categoria “Fase III A”. I beni per i quali è concesso il contributo dovranno essere esclusivamente della stessa categoria di quelli sostituiti e con potenza non superiore del 50{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} rispetto all’esemplare rottamato. Tutti i contributi previsti dal decreto ministeriale 26 marzo 2010 non sono cumulabili con altri benefici o forme di incentivazione previsti da disposizioni vigenti per il medesimo bene acquistato, fatta eccezione per le agevolazioni previste per gli immobili ad alta efficienza energetica. In ogni caso, per la fruizione dei benefici previsti dal decreto ministeriale 26 marzo 2010, qualora l’acquirente sia un’impresa, trova applicazione la legislazione comunitaria e nazionale in materia di limiti agli aiuti di Stato anche con riferimento alla Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del Trattato CE, per porre rimedio alle difficoltà provocate all’economia reale dalla crisi finanziaria mondiale, di cui al DPCM 3 giugno 2009.

4. Adempimenti richiesti ai beneficiari

Al fine di poter consentire la fruizione dei contributi da parte dei beneficiari, in esecuzione delle previsioni del decreto ministeriale 26 marzo 2010 è stato individuato, quale organismo esterno dotato della necessaria capacità tecnica e della operatività diffusa sul territorio, Poste Italiane S.p.A. che cura, per conto del Ministero dello sviluppo economico, in base ad apposito rapporto convenzionale, le procedure tecniche e contabili necessarie. I cittadini e le imprese dovranno rivolgersi ai venditori dei beni che intendono acquistare. I venditori si faranno carico della verifica delle disponibilità dei fondi mediante apposita prenotazione e, successivamente, dovranno inviare la documentazione richiesta a Poste italiane S.p.A. attenendosi alle procedure indicate di seguito per poter consentire all’acquirente di ottenere il contributo secondo la tempistica prevista. Al fine di garantire l’ottimale avvio delle operazioni, i giorni tra il 6 aprile 2010, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 26 marzo 2010 e fino al 14 aprile 2010, saranno dedicati unicamente alle registrazioni dei venditori con le seguenti modalità: a) l venditori dovranno registrarsi tramite l’apposito call center gestito da Poste Italiane S.p.A, al numero verde 800.556.670 b) Per gli abbonamenti ad internet veloce, invece, sempre da martedì 6 aprile, dovranno registrarsi solo gli operatori delle telecomunicazioni (e non i rivenditori), utilizzando esclusivamente l’indirizzo e-mail che verrà loro comunicato. I consumatori e le imprese beneficiari dei contributi potranno accedere alle agevolazioni a partire da giovedì 15 aprile.

5. Ulteriori indicazioni operative

Al momento della vendita il venditore pratica una riduzione di prezzo, sul prezzo di vendita, equivalente al contributo per il bene acquistato. Successivamente al termine della procedura avrà riaccreditata la somma anticipata quale riduzione all’acquirente al netto di una quota delle spese di gestione della pratica. Per la categoria di beni di cui al n. 10) del paragrafo 2 (beni immobili ad alta efficienza energetica), il contributo sarà invece erogato direttamente all’acquirente, detratta una quota delle spese di gestione della pratica che saranno anticipate dal venditore all’acquirente in occasione dell’atto della compravendita sotto forma di riduzione di prezzo. Ulteriori indicazioni di dettaglio relativamente alle procedure per l’erogazione dei contributi, saranno comunicate, anche mediante appositi avvisi pubblicati sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it, successivamente all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 26 marzo 2010.

Roma, lì 14 aprile 2010

IL MINISTRO
Claudio Scajola