N° ord. Tipo di operazione Diritti, compensi e tributi speciali (importo in euro)
Tab. A annessa al Codice della nautica (A) L. 225/91 (B) D.M. 12.6.2013 (C)
1 Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza 300
2 Visite periodiche e occasionali navi da diporto 75 51,65 (a)
3 Stazzatura e ristazzatura di navi da diporto e rilascio di certificazioni 25
4 Rilascio licenze di navigazione 25
5 Aggiornamento licenze di navigazione 15
6 Rilascio certificato d’uso motore 20
7 Aggiornamento certificato d’uso motore 10
8 Visite periodiche e occasionali navi da diporto 25 (**) 20,00 (c)
9 Esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C 100 (**) 60,00 (c)
10 Esami per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto 30 61,97
11 Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi 25
12 Rinnovo licenze 20 61,97 (b)
13 Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione –Iscrizione o cancellazione di ipoteche, rilascio estratto dai registri 10 25
14 Rilascio di un duplicato 25
15 Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione 20 (c)

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
(A) Tab. A – Il versamento va effettuato sul c.c.p. intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (ufficio d’iscrizione dell’unità o la sede di esame) con imputazione al CAPO XV CAPITOLO 3570.
(B) Legge 255/1991 – Il versamento va effettuato sul c.c.p. della Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato competente (ufficio d’iscrizione dell’unità o sede della visita) con imputazione al CAPO XV – CAPITOLO 2170.
(C) Il versamento va effettuato sul c.c.p. della Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato competente (ufficio d’iscrizione dell’unità o sede della visita) con imputazione al CAPO XV – CAPITOLO 3570.

Note:
(**) Quanto ai diritti di ammissione agli esami (Euro 12,91 per le imbarcazioni e 64,56 per le navi) la norma è stata abrogata. L’art. 64 del codice prevede che l’ammontare verrà fissato annualmente con decreto del Ministro. Il relativo provvedimento non è stato ancora emanato.
a) Per visite alle unità inferiori a 250 TSL l’importo è ridotto al 50% (Euro 25,82).
b) Il tributo è dovuto soltanto nei casi di passaggi di proprietà.
c) Per il rilascio dell’autorizzazione alla navigazione temporanea va corrisposto anche il tributo il cui importo è determinato dalle singole Regioni.